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Di seguito tutti gli interventi pubblicati sul sito, in ordine cronologico.
Franco Zunino per la regione Liguria, Renata Briano per la provincia di Genova, Massimo Lauria per i Comuni di Cogoleto e Arenzano e le organizzazioni Sindacali hanno sottoscritto un documento dove si conferma la volontà di attivare un tavolo per esaminare la situazione venutasi a creare a seguito del fallimento Dell’Immobiliare Vallerone (ex Stoppani) decisa dal Tribunale di Milano.
Nel mese di settembre sarà stilato e sottoscritto un accordo di programma tra Ministero, Regione, provincia e Comuni con il quale saranno individuati gli interventi da effettuarsi, per la messa in sicurezza del sito e la tutela dell’ambiente. Sarà definito il soggetto pubblico al quale sarà trasferita la proprietà dell’area una volta trascorsi 180 giorni dalla dichiarazione di fallimento. Ai sensi della legge 23/12/05 comma 434.
I lavoratori verranno impiegati nei lavori di bonifica e messa in sicurezza del sito alle dipendenze del Commissario Delegato dott. Viglione.
Due giorni da abusivo in Pineta La bocciatura del bilancio in Pineta ha fatto notizia. E che notizia. Da due giorni batto la Pineta in cerca di ceti. Entrare in Pineta è facilissimo. Si può entrare dal Portichetto o se si ha voglia di fare una bischerata da qualunque portineria. I guardiani sono gentilissimi: “Residente?” “Certamente... abito in Via del Roccolo” “Va a casa sua?” “Si vado a pranzo”... la sbarra si alza e finalmente ricalpesto il sacro terreno testimone di mille incursioni giovanili. Poca gente per strada... i dossi invitano a rallentare... ma diamine sono troppo alti. Non sono a norma. La strada è stata da poco asfaltata... Al Portichetto entro nel Bar... il cuore batte all’impazzata sono un abusivo. Quattro chiacchiere e scopro che pochi giorni fa c’è stato un furto ai danni del bar. Sì un furtarello come avviene in tanti altri paesi in Italia. “Ma come si fa a soli trenta metri c’è il Presidio principale della sorveglianza che ci costa fior di quattrini... e pensare che a pochi metri c’è il caveau di una Società di sorveglianza” mi dice un avventore sconsolato. “Un caveau in Pineta?”. “Un caveau... un Caveau...”. Forse l’avventore ha bevuto troppo,ma ha voglia di parlare."Qui entrano ed escono quando vogliono... nella mia Via hanno rubato di notte e anche di giorno... la vigilanza è diminuita, prima la ronda percorreva 80 chilometri al giorno ora ne fanno solo 55. Insomma un problema sentito è la sicurezza "Spendiamo 600.000 euro all'anno e dov'è la sicurezza?".
In America siamo in pieno clima di campagna elettorale, le Presidenziali sono vicine. Barack Obama , John Edwards ed Hilary Clinton i tre maggiori candidati, sono stati costretti a partecipare ad un incontro i con i blogger liberal pervenuti a Chicago per la YearlyKos Convention: il più importante forum di attivisti e blogger progressisti del Paese. Hilary Clinton, in principio aveva declinato l‘invito, ma dopo essersi ritrovata come vittima sacrificale in migliaia di post e di commenti, si è vista costretta a partecipare ed a rispondere anche alle domande piu‘ ostiche. Come riportano i giornali, è stato un incontro cattivo, ma non esasperato, gli utenti si aspettano di piu‘!! Questi sono i blog che hanno organizzato l‘incontro «My Left Wing», «The Rude Pundit», «Daily Kos», «Eschaton», «The Smir king Chimp».
Ma è diventata cosi forte e pericolosa la voce dei blog, da influenzare le scelte politiche? Il pensatore francese Bernard-Henri Lévy parla addirittura che questo sarà "l‘anno dei blog: quando si è capito che i giornali potevano sparire perché tutti erano giornalisti, ciascuno aveva il suo punto di vista, e tutti i punti di vista avevano egual valore."
Scritto da Kolben: http://blog.libero.it/KOLBEN/3088166.html
Voi pensate che anche in Italia, i blog diventeranno tanto forti ?
Gli atti relativi alla Variante di Salvaguardia del territorio comunale al vigente P.R.G. nelle more dell’elaborazione dello strumento pianificatorio generale (P.U.C.) e proposta contestuale di aggiornamento al P.T.C.P. adottata con deliberazione del Consiglio Comunale N.16 del 16/07/2007, esecutiva ai sensi di legge, saranno depositati in libera visione al pubblico nel Palazzo Comunale, Via Sauli Pallavicino 39, presso l’Ufficio segreteria per trenta giorni consecutivi, nel periodo e con gli orari sottoindicati:
DAL 8 AGOSTO 2007 AL 6 SETTEMBRE 2007 COMPRESO
TUTTI I GIORNI FERIALI DALLE ORE 9 ALLE ORE 12
A coloro che facciano richiesta scritta in base alle modalità stabilite dal Comune, previo pagamento delle relative spese, potranno essere rilasciate copie dei documenti richiesti.
Ai fini di un apporto collaborativo per il perfezionamento della delibera adottata, sia Enti che privati possono presentare osservazioni ai sensi dell’art.9 della Legge Urbanistica 17 Agosto 1942 n.1150 e successive modificazioni e integrazioni.
Le eventuali osservazioni e gli eventuali documenti allegati, in triplice copia, dovranno pervenire al Protocollo del Comune entro le ore 12 del 6 OTTOBRE 2007.
Per capire la ingarbugliatissima situazione della Stoppani è bene riepilogare le vicende dei mesi scorsi.
Febbraio 2007
Si tiene presso il Muvita la Conferenza dei Servizi sulla Stoppani, presieduta dal Commissario Delegato Avv. Giancarlo Viglione. I problemi principali sono due: la bonifica del territorio e i dipendenti dell’Immobiliare Val Lerone (ex Stoppani). Per quanto riguarda questi ultimi, il Commissario garantisce loro la retribuzione. Per la bonifica invece, due proposte: quella del Ministero, di realizzare una barriera fisica sotterranea per impedire la fuoriuscita di cromo, e quella della Regione, di costruire una barriera permeabile reattiva. Quaranta giorni a disposizione per depositare la proposta definitiva. A marzo, Viglione invia all’Immobiliare Val Lerone un atto di diffida e messa in mora: la società deve garantire gli interventi di emergenza, e presentare un programma con i tempi di realizzazione dei lavori.
Aprile 2007,
Viglione incontra lavoratori e sindacati, e garantisce l’assunzione da parte della struttura commissariale dei dipendenti, in caso di cassa integrazione o mancata retribuzione da parte dell’Immobiliare. A maggio, per motivi legati alla bonifica, Viglione invia ai dipendenti dell’Immobiliare Val Lerone una comunicazione relativa all’ordinanza del Tribunale di Genova sul sequestro conservativo delle aree, proposto dal Ministero dell’Ambiente, ma il Giudice non accoglie la richiesta di sequestro.
Giugno 2007,
a seguito della comunicazione ufficiale del fallimento della società Immobiliare Val Lerone S.pA, Viglione si mette in contatto con l’Avv.Adinolfi, curatore fallimentare nominato dal Tribunale di Milano. I problemi ingenti sono sempre gli stessi: bonifica e dipendenti. Ancora una volta garantita la tutela dei lavoratori e la continuità nella procedura di bonifica. Altri incarichi al commissariato come il mantenimento della messa in sicurezza della falda (con barrieramento fisico), lo smaltimento dei rifiuti ancora presenti nel sito, ecc.
luglio 2007:
Il Tribunale di Milano dichiara fallita l’Immobiliare Vallerone e nomina curatore fallimentare l’Avvocato Antonio Adinolfi.
“Il fallimento non ha in alcun modo modificato i termini e i modi della diffida e messa in mora” spiega Viglione.
Di conseguenza il Commissario si sostituisce all’Immobiliare Val Lerone, in mancata ottemperanza degli impegni da parte della società. L’Avv. Adinolfi intanto nomina Giuseppe Bruzzone, ex amministratore ed ex liquidatore di Immobiliare Val Lerone, custode dell’impianto e responsabile della messa in sicurezza del sito. Viglione non commenta, ma la situazione precipita quando Adinolfi ricorre al TAR del Lazio contro il provvedimento di sostituzione del Commissario Viglione e Bruzzone decide di affidare i lavori di messa in sicurezza alla EcoGe, azienda al centro di numerose polemiche che avrebbe un preliminare di acquisto dell’area Stoppani. La Eco. Ge in virtù di questo preliminare si è rivolta al Curatore Adinolfi invitandolo a procedere presso il tribunale di Milano. Il Tribunale di Milano ha accolto le “ragioni” dell’Eco. Gee.
Ieri 25 luglio, al TAR del Lazio si è discusso il ricorso Adinolfi. La sentenza è attesa per oggi.

Per tutti gli amanti del blues e della musica, sabato 21 e domenica 22 luglio torna "Arenzano Blues", manifestazione organizzata dall'associazione musicale Onde Sonore.
Le ultime giornate prevedono sabato 21 un seminario sulla storia del blues e i suoi strumenti principali (armonica, chitarra, basso e batteria) con i musicisti di Family Style, dalle ore 17 presso la sede di Onde Sonore (C/o Villa Maddalena).
Domenica 22 doppio concerto in due differenti spazi:
dalle ore 17 presso piazza XXIV aprile Zibba feat. Luca Canepa White Brothers Max, Blood & Tears
dalle 21 presso l'area spettacoli The Hens’ Fear Luca Bertone Family Style (reduci dal tour europeo) dalle ore 20 birra, stand gastronomici a cura di CrevarInvade e banchetti vari, presso l'area spettacoli.
per informazioni: www.onde-sonore.it myspace.com/assmusondesonore
Organizzata dal CFFS Cogoleto Rugby, dal CIV Arenzano, da La Compagnia dei Viandanti, con il patrocinio dell’Assessorato al Turismo e Cultura del Comune di Arenzano, martedì 17 luglio quarta edizione del Calcio Storico.
Programma
Ore 18 – Via Capitan Romeo
Corteo in costume a cura da La Compagnia dei Viandanti del Cicolo Roccolo.
Ore 19.00 Parco Negrotto Cambiaso
Partita di calcio storico a cura del CFFS Cogoleto Rugby
Ore 20,15 Via Bocca
Cena Medioevale a cura del CIV
Prenotazioni c/o IAT Arenzano tel. 010- 9127581
Ecco il testo integrale della Variante di salvaguardia che sarà portato in Consiglio Comunale lunedì 16 luglio ore 20.30.
Adozione di variante di salvaguardia del territorio comunale al vigente PRG nelle more della elaborazione dello strumento pianificatorio generale(PUC) e proposta contestuale di aggiornamento al PTCP
PREMESSO
CHE il Comune di Arenzano è dotato di Piano Regolatore Generale del proprio territorio approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 6 in data 25/1/2001 ;
CHE con deliberazione consiliare n. 5 in data 10/1/2003 - avuto riguardo, da un lato, al contenzioso giurisdizionale originato dalle modifiche di ufficio apportate dalla Regione in sede di approvazione del P.R.G. e, dall’altro, alle problematiche connesse all’applicazione della legge urbanistica regionale n. 36/1997 intervenuta nel corso del relativo procedimento di formazione, con particolare riferimento alla complessità della situazione in cui viene a trovarsi il Comune di Arenzano nel periodo transitorio di passaggio al nuovo ordinamento urbanistico delineato da tale legge - la civica Amministrazione aveva proceduto all’adozione di una serie di varianti al P.R.G. mirate ad affrontare e risolvere alcune questioni riscontrate nella gestione del piano stesso, ridefinendo l’assetto territoriale e/o la disciplina di intervento di determinate zone, in modo da renderli più consoni alle aspettative della comunità amministrata;
CHE, a seguito della pubblicazione degli atti delle varianti adottate con la richiamata deliberazione del Consiglio Comunale n. 5/2003, erano pervenute numerose osservazioni, a seguito delle quali la civica Amministrazione, con deliberazione consiliare n. 41 in data 26/7/2003, era addivenuta alla determinazione di procedere ad un perfezionamento delle varianti stesse, procedendo alla loro riadozione nei termini ivi specificati, con conseguente revoca, a tutti gli effetti, della ridetta deliberazione n. 5/2003;
CHE, a seguito della pubblicazione, a termini di legge, degli atti costitutivi delle varianti riadottate con la citata deliberazione del Consiglio Comunale n. 41/2003, sono pervenute numerose osservazioni sulle quali il Comune si pronunciava con deliberazione consiliare n. 4 in data 8/1/2004, con conseguente inoltro degli atti stessi all’Amministrazione Provinciale per la loro approvazione a sensi di legge;
CHE, peraltro, nelle more di tale pronuncia, avverso le varianti di cui sopra veniva promosso, in merito alle modalità procedurali di approvazione delle stesse da parte del Consiglio Comunale, da un consigliere ed altri, ricorso al TAR Liguria che con decisione della Sezione I n. 818 in data 26/5/2004 lo accoglieva procedendo all’annullamento delle ridette deliberazioni consiliari n. 41/2003 e 4/2004, con conseguente cessazione dei relativi effetti prodromici di salvaguardia;
ATTESO CHE è tutt'ora pendente l’appello al Consiglio di Stato che la Civica Amministrazione ha presentato avverso la citata decisione del TAR, per cui l’assetto del territorio comunale continua ad essere regolamentato dal vigente P.R.G., nonostante il lungo lasso di tempo intercorso dalla sua elaborazione ;
RITENUTO che occorra accelerare gli studi per la formazione del Piano Urbanistico Comunale (P.U.C.) previsto dalla legge urbanistica regionale 36/1997 e s.m., a prescindere dal termine decennale di scadenza del vigente P.R.G., giusta la riserva in tal senso espressa, del resto, anche nelle ridetta deliberazione consiliare n. 41/2003 laddove si dava espressamente atto che l’iniziativa con essa assunta, per sua natura e caratteristiche, risultava necessariamente parziale, limitata e disorganica, in rapporto, da un lato, alle attuali esigenze della comunità locale e, dall’altro, alle prospettive di più funzionale, più esaustiva e più completa revisione dello strumento di pianificazione urbanistica dell’intero territorio comunale e di programmazione dell’uso delle relative risorse, nel quadro della politica urbanistica che si deve e si intende perseguire nei modi previsti dalla vigente legislazione regionale in materia, laddove impone ai Comuni dotati di P.R.G. di procedere alla loro revisione mediante formazione del P.U.C.;
CONSIDERATO che, tuttavia, anche in siffatta prospettiva di complessivo aggiornamento della pianificazione del territorio comunale, per i tempi tecnici che l’assolvimento di tale compito progettuale inevitabilmente richiede, si rende comunque indispensabile darsi carico di alcune problematiche di uso del suolo la cui definizione appare prioritaria, derivanti dalla inadeguatezza del vigente strumento urbanistico generale a risolverle, di talchè, in assenza di qualsiasi iniziativa urbanistica di salvaguardia delle relative risorse territoriali, potrebbe determinarsi una situazione di compromissione delle stesse tale da pregiudicarne l’utilizzazione da indicarsi ad opera del nuovo strumento di pianificazione territoriale;
VERIFICATO che proprio in considerazione del tempo ormai trascorso, sia le normativa di attuazione del P.R.G sia la normativa a livello puntuale del P.T.C.P., in connessione con le soppravvenute normative statali e regionali in materia, si è infatti rivelata insufficiente o comunque non idonea a consentire una efficace azione di riqualificazione e tutela, in particolare in ambiti di pregio quali il territorio ricompreso nella fascia costiera;
PRESO ATTO che tale diverso orientamento e la determinazione a procedere preliminarmente ad una pianificazione unitaria ,ad azioni di tutela , è stato una delle componenti che ha determinato la frattura amministrativa culminata con la caduta della precedente Giunta e l'avvento di un periodo di Commissariamento Prefettizio del Comune ;
CONSTATATO:
CHE in tale periodo il Commissario Prefettizio ha continuato la linea intrapresa dalla precedente Amministrazione , per porre rimedio a interventi sul territorio non in linea con l'esigenza di garantire una pianificazione sostenibile e dell'interesse generale;
CHE a tal fine con deliberazione del Commissario Prefettizio N.21 del 28/11/2006 è stata adottata una Variante alle Norme Tecniche di Attuazione del vigente PRG, nelle more della elaborazione del Piano Urbanistico Comunale;
CHE successivamente , sempre nell'ambito di iniziative di salvaguardia del territorio , nelle more di una ridefinizione del Regolamento Edilizio, è stata adottata, con deliberazione del Commissario Prefettizio N. 78 del 31/03/2007 una Variante a tale strumento,e contestualmente alle Norme Attuative del PRG vigente , posto che anche il Regolamento edilizio non corrisponde pienamente alle mutate esigenze di gestione del territorio , in particolare per quanto concerne definizione di parametri edilizi più tutelanti l'interesse comune e il territorio;
DATO ATTO che questa Amministrazione ha espresso nel suo programma elettorale l' intenzione di proseguire nella strada intrapresa, di cui le deliberazioni del Commissario costituiscono parte del percorso ,e che sostanzialmente consiste nel perseguire l’obiettivo di salvaguardare le caratteristiche peculiari di Arenzano , con norme, criteri e canoni di assetto territoriale che puntino alla riqualificazione per accrescerne i requisiti di qualità, vivibilità e fruibilità, salvaguardare l’ambiente e contrastare la speculazione edilizia.
ATTESO che è intendimento di questa Amministrazione procedere entro il 2009 alla stesura e adozione del P.U.C. (Piano urbanistico Comunale) che sostituirà integralmente il PRG esistente ; che tale strumento di pianificazione territoriale seguirà un percorso formativo, attraverso un processo di partecipazione collettiva democratica; che la rielaborazione della la normativa puntuale paesistica dovrà costituire uno strumento atto a individuare le potenzialità evolutive dell’assetto del territorio e quindi a coniugare il momento di analisi da quello di progetto, evitando incongruenze tra presupposti conoscitivi ed azioni progettuali proposte;
CHE tale revisione comporterà la necessità di aggiornamenti , nell'ambito dell'intero territorio comunale, del Piano territoriale di coordinamento relativo all’assetto paesistico-ambientale della Liguria approvato - ai sensi e per gli effetti del combinato disposto della legge regionale 22.8.1984 n. 39 e dell’art. 1 bis del D.L. 312/1985 come convertito in Legge 8.8.1985 n. 431 - con deliberazione del Consiglio Regionale n. 6 in data 26 febbraio 1990, tenuto conto anche dei principi introdotti dal Codice dei Beni Ambientali e, segnatamente, dell'esigenza di addivenire ad una revisione del PTCP alla luce dei criteri ivi indicati e, in particolare, della esigenza di garantire una disciplina paesistica , a livello territoriale condivisa dalla Soprintendenza;
PRESO ATTO altresì che questa Amministrazione intende perseguire un nuovo modello di sviluppo dove l'attività umana non sia in contrapposizione con il paesaggio, inteso come espressione di valori e di identità locali, la cui tutela è anche presupposto indispensabile per la prosecuzione e la riqualificazione delle attività economiche legate al turismo;
CHE per giungere ad una pianificazione del nostro territorio , “ sostenibile” , intesa nella corretta traduzione di “durevole” , occorre, al fine di trasmettere alle generazioni future valori e qualità non inferiori a quelli ereditati, come prima fase pianificatoria procedere ad una azione di salvaguardia di quelle parti di territorio che rappresentano un valore paesaggistico e che attualmente risultano meno protette dalla normativa urbanistica - paesistica vigente e quindi a più alto rischio di compromissione ;
RITENUTO di individuare nella fascia dei trecento metri dalla battigia (legge Galasso 431/85) un' area particolarmente esposta a tale rischio , parte della quale già adeguatamente normata con regole che hanno garantito in questi anni la sopravvivenza dell'identità del paese;
CHE detta fascia ha alle estremità ovest e est due zone TRZ rappresentate dalle aree della “eX fabbrica Stoppani” e della “ex cava Lupara” e attraversa a partire da ovest il promontorio della “Pineta” -BC5 e FC – (ID-MOA) - ;la zona del porto -progetto d'area -FC1 -(AI-CO) : il parco comunale villa Negrotto Cambiaso Pallavicino – (PU) ; il centro storico -A- FC- (SU) ; il parco Figoli-(PU) ;una zona edificata negli anni 60 /70 -BC4-FC -(TU); una zona agricola E-FC- (ANI-MA); lungo il promontorio della pineta è presente una zona SIC e all'estremo opposto verso nord est parte la zona ZPS del Parco del Monte Beigua ,;
CHE per contro, è emerso come vi siano parti del territorio ricadenti in zone del PRG e di PTCP le cui norme si sono rivelate inidonee,o non sufficientemente adeguate a garantire gli obiettivi sopra indicati: tali parti sono costituiti dalla zona BC5 “Pineta “e dalla zona FC “ Litorale “;
CHE entrambe le zone seppure aventi caratteristiche geomorfologiche, percettive, d'uso diverse , presentano entrambe , a parte l'elevato valore d'ambito,una mancanza di guida e di strategia manifestata negli ultimi interventi sul loro territorio che rischiano di distruggere l'immagine d'insieme ,senza risolvere le complessive carenze infrastrutturali ivi presenti;
VERIFICATO che in questa fascia sono stati individuati dal Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, approvato con D.C.P .n. 1 del 22/01/2002, i principali elementi di forza e di valore del nostro territorio e che la stessa costituisce rilevanza ed attenzione particolare anche nel Piano territoriale di coordinamento della Costa approvato con Deliberazione del Consiglio Regione n. 64 del 19.12.2000;
CONSIDERATO :
CHE “la Pineta” è un'area vincolata dalla legge 1497/1939 con Decreto Ministeriale del19/06/1958 nella quale è avvenuta una sensibile trasformazione dovuta alla realizzazione di un complesso turistico residenziale che pur salvaguardando l'immagine complessiva grazie al positivo inserimento dell'edificazione nel paesaggio esistente , ha trasformato la tipologia originaria verso una bellezza di tipo integrata ;Che tale insediamento nato sostanzialmente negli anni 60 costituisce un primo esempio di organizzazione di “città vacanze “, seppure a carattere privato,realizzata da i migliori architetti italiani del periodo ;che ogni ulteriore inserimento non appartenente a tale impianto pianificatorio potrebbe compromettere tale immagine e la ormai fragile rete di urbanizzazione primaria privata;
CHE “il Litorale” vincolato anch'esso con la legge 1497 /1939 , corrrisponde a quella porzione lineare di confine con il mare soggetta a frequenti e mutevoli eventi naturali e artificiali , la cui fruizione è altissima e rappresenta il valore più elevato paesisticamente anche per le attività economiche ad essa legate;che lo stesso è stato scenario di azioni di riqualificazioni sia positive , passeggiate e percorsi pedonali che ne hanno unificato la percezione complessiva ,sia negative, quest' ultime dettate da un concezione della qualità turistica intesa solo come offerta di servizi contenuti in volumetrie stabili e pesanti sulle spiagge o nei loro pressi, i quali hanno invece causato la perdita della percezione del mare e creato un aumento dell'erosione delle spiagge attraverso la costruzione di edifici gravanti su di esse ;
ATTESO CHE la tutela di dette aree debba necessariamente partire da considerazioni d'ordine paesistico, vista la rilevanza elle aree di cui sopra, e che dovrà essere riformulata la disciplina puntuale attraverso una riclassificazione dei beni da sottoporre a maggior tutela ;
che da un preliminare esame delle possibilità offerte dal PTCP regionale si osserva :
CHE per la” Pineta” ,zona BC5 che comprende la parte del promontorio verso mare, l'attuale regime di modificabilità di tipo MO-A, non pare del tutto idoneo a preservare il livello di qualità dell'insediamento, in particolare nei termini in cui la disciplina afferente tale regime è stata tradotta nel vigente PRG, posto che anche le modifiche ad esso introdotte dallRegione , prprio al fine di garantire n esito paesisticamente compatibile, non si sono rilevate sufficienti a scongiurare una trasformazone di tale are, in contrasto con la tessa disciplina del PTCP il cui obiettivo, al di là di una classificazione che oggi non appare più pertinente, richiede che gli interventi in misura rilevante sull'assetto della zona siano riferiti a servizi di organizzazione e riqualificazione ambientale.
RITENUTO altresì si debba addivenire ad un aggiornamento del PTCP, posto che la lettura dell'attuale assetto (v.comma 1)dDell'art. 46) non corrisponde all'effettiva realtà del luogo , in quanto l'insediamento attuale non presenta “aspetti di forte eterogeneità e di disorganizzazione” talchè i lotti ancora liberi , quanto meno in attesa della nuova elaborazione del PUC , debbano essere individuati all'interno di un impianto che garantisca il mantenimento dei caratteri complessivi dell'insediamento in quanto in esso è stato riconosciuto un' espressione di un linguaggio coerente ed un equilibrato contesto ambientale,per il quale possono essere consentiti eclusivamente interventi di limitata modificazione delle preesistenze e di contenuta integrazione dell'insediamento purchè nel rispetto dei caratteri peculiari della zona e dei suoi rapporti con l'ambito paesistico;
CHE tale regime di “mantenimento” , deve essere esteso , anche all'assetto geomorfologico , in quanto l'area della pineta è ubicata su un promontorio costituito da un ampio terrazzamento marino di epoca quaternaria,la cui composizione litologica risulta essere costituita da terreni appartenenti al nucleo cristallino pre-triassico (risalente cioè a circa 220milioni di anni fa) ovvero a quelle rocce che costituivano la crosta sialica continentale degli antichi domini geografici della Liguria ed è il massiccio più antico della Provincia di Genova di estremo interesse scientifico;
CHE per il “Litorale”, delimitato in gran parte alla spiaggia, nella zonizzazione del PRG (FC) e nel PTCP assimilato alle varie zone attraversate , anche alla luce degli interventi di unificazione della passeggiata litoranea , risulta necessario individuare un carattere di maggiore unitarietà ;la classificazione in Aree urbane che potrebbe essere costituita dall'approvazione del regime di Valori d'immagine (IU) in quanto più idoneo a garantire il mantenimento dei valori d'immagine che caratterizzano il paesaggio urbano della Liguria connotandone in particolare la vocazione turistica ;non saranno pertanto consentiti interventi che introducano elementi innovativi rispetto a tale immagine salvo che un apposito Studio Organico d'Inseme non dimostri che detti interventi siano di forza e qualità tali da poter divenire essi stessi fattori di rafforzamento dei valori di detta immagine ;
CHE al regime di mantenimento(MA) deve essere identificato per l'intera zona( FC) anche per l'assetto geomorfologico , in quanto l'obiettivo della norma è quello di confermare la specificità dei valori ambientali e le potenzialità di fruizione, salvaguardando nel contempo i rapporti di ambito;che tali disposizioni devono trovare conferma e coordinamento nel piano per la utilizzazione delle aree demaniali marittime previsto dalla legge L.494/1993);
TENUTO CONTO inoltre che in entrambe le zone esistono delle rilevanti problematiche infrastrutturali sebbene di diverso genere e ordine , e che è necessario recuperare in dette zone non solo una visione percettiva d'insieme che originariamente avevano entrambi, sia come beni naturali che successivamente come paesaggi antropici,ma una riorganizzazione unitaria rispetto alle esigenze funzionali con particolare riguardo agli aspetti delle urbanizzazioni primarie ( rete idriche e fognarie ecc.),gli interventi edilizi ammissibili sono discendenti dalle considerazioni paesistiche e le nuove organizzazioni territoriali sono assentibili tramite SUA unitari come indicato nelle modifiche delle norme attuative contenute negli allegati A e B;
CONSIDERATO altresì che la tutela del territorio ,rappresenta una azione indispensabile anche per preservare quelle caratteristiche peculiari del luogo che costituiscono altresì le attrazioni più durature per le attività legate al turismo che creano occupazione e ricchezza per le popolazioni ivi residenti ;
CHE occorre a questo proposito tutelare anche le strutture turistiche che creano più occupazioni quali sono gli alberghi spesso dismessi non per convenienza economica gestionale delle stesse, quanto piuttosto per logiche del mercato immobiliare, in coerenza con il disegno di legge regionale Misure per la salvaguardia e la valorizzazione degli alberghi" si ritiene introdurre una norma, che sino all’entrata in vigore di una nuova disciplina organica della materia ad opera di successivi strumenti di pianificazione urbanistica e comunque non oltre un quinquennio,per la quale tutte le strutture ricettive esistenti e di previsione al momento dell’adozione della presente disposizione siano sottoposte a vincolo specifico di destinazione di struttura turistica con divieto di modificare tale destinazione , in conformità alle norme del piano turistico ; per poter effettuare l'inserimento di altre eventuali parziali destinazioni d' uso,previste dalle norme attuative del PRG, fra le quali non vi è la residenza, viene introdotto la necessità di un SUA all'interno dei quali debbano essere reperiti gli standard necessari;
CHE ci si riferisce pertanto all’esigenza di addivenire:
1. ad una più consona normativa paesistica per le zone BC5 e FC che tuteli più efficacemente entrambe le zone al fine di una più congruente regolamentazione degli interventi che comporta l'introduzione di strumenti attuativi - in attesa della ridefinizione del quadro di riassetto territoriale nei modi sopra indicati - avuto riguardo al valore strategico proprio di quell’area nell’ambito di tale riassetto, con conseguente necessità di rivalutarne il ruolo in armonia con le attuali esigenze di sostenibilità dello sviluppo previsto sull’intero territorio comunale;
2. ad una più efficace tutela delle strutture ricettive del Comune, ostacolando, nei modi di legge, il fenomeno speculativo della loro trasformazione in alloggi, al di fuori di un aggiornamento del piano di regolamentazione della materia (quale è il Programma previsto dal combinato disposto dell’art. 15 della legge regionale 7/1993 e dell’art. 18-bis della legge regionale 11/1982 come modificata dalla legge regionale 62/1993, da redigersi in sede di formazione del nuovo strumento di pianificazione urbanistica del territorio comunale), dettando - nelle more della sua rivisitazione - una normativa più articolata di quella vigente in quanto volta ad imporre un vincolo temporaneo alle strutture turistiche alberghiere esistenti e previste, in modo da arrestare le tendenze negative di abbandono della relativa attività, nei limiti di tempo strettamente necessari alla elaborazione e formazione del P.U.C., e comunque non oltre il quinquennio in analogia a quanto stabilito dalla legge 1187/1968 con riferimento ai vincoli urbanistici di interesse pubblico;
ACCLARATO,che la giurisprudenza amministrativa ha affermato legittimità di introdurre, in sede di pianificazione urbanistica,una c.d. Variante di salvaguardia attraverso cui la P:A: provvede ad indirizzare lo sviluppo dell'assetto urbano secondo linee maggiormente rispettose dei valori ecologici ed ambientali attraverso sia la ricognizione dei vincoli imposti in virtù di leggi speciali sia la costituzione di vincoli autonomi perla tutela di valori ambientali e paesaggistici considerati in prospettiva specificatamente urbanistica(consiglio di stato , Sez IV, 14 maggio 2001, n.2653);
VERIFICATA la competenza dell'Amministrazione Regionale all'approvazione delle proposte di varianti al PTCP ai sensi e per gli effetti dell'art.72 della legge regionale n. 36/1997 e s.m.i. e dell'Amministrazione Provinciale all'approvazione della presente variante ai sensi e per gli effetti dell'art. 85,comma1,lett A), L.R. n. 36/1997 e s.m.i.;
VISTI i pareri espressi dal funzionario responsabile ai sensi degli art.108 e 49, commi 1 e3,del D.lgs. n.267/2000;
DELIBERA
1) Di adottare le varianti per le motivazioni riportate in premessa al P.R.G. Vigente ai sensi e per gli effetti dell'art. 85,comma1,lettA), L.R. n. 36/1997 e s.m.i. in premessa indicate contenute negli elaborati normativi allegati al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale;
2)Di proporre , per le motivazioni in premessa svolte e qui da intendersi richiamate ad ogni effetto, i seguenti aggornamential PTCP ai sensi e per gli effetti dell'art.72 della legge regionale n. 36/1997 e s.m.i.come indicati negli elaborati cartografici allegati al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale;
3) di dare mandato ai competenti uffici comunali di procedere agli incombenti di pubblicazione della presente deliberazione e dei relativi allegati ai sensi e per gli effetti della vigente legislazione urbanistica e segnatamente del combinato disposto dell’art.85, comma 4 della citata legge Regionale 36/1997 dell’articolo 9 della Legge 1150/1942 e s.m.i.
4) sono fatti i titoli edilizi rilasciati prima dell'adozione della presente variante purchè i lavori siano già iniziati e vengano completati entro il termine di 3 anni dalla data di inizio come disposto dall'art. 15 del testo unico 380/2001; sono fatti altresì salvi i titoli edilizi rilasciata successivamente ,ma costituenti attuazione di uno strumento urbanistico definitivamente approvato, ai sensi di legge, prima dell'adozione dalla presente variante;
Oggi alle 15.00 a Palazzo Negrotto Cambiaso l’Assessore all’Urbanistica, Cinzia Damonte, ha presentato alla terza Commissione Consiliare, presieduta da Lazzaro Vallarino, la “Variante di Salvaguardia” al PRG.
A sorpresa la salvaguardia è stata estesa anche all’intero litorale.
Alessandro Sintoni (Uniti per il Rinnovamento) e Albino Dal Pian (CDL) hanno protestato e fatto mettere a verbale la richiesta di spostamento del Consiglio Comunale per avere il tempo di approfondire il provvedimento illustrato dall’Architetto Carla Carlini.
Per il resto la riunione è filata via liscia. Accolto un emendamento presentato dall’opposizione.
La Variante dovrà essere votata lunedì alle 20.30 dal Consiglio Comunale.
“Ricominceremo da dove siamo stati fermati il 6 novembre” aveva promesso Luigi Gambino durante la campagna elettorale. “Il primo atto del Consiglio Comunale sarà l'approvazione della Variante di Salvaguardia” gli faceva eco Cinzia Damonte in una affollata riunione del Comitato Pineta 2006. "La Variante di Salvaguardia non è una promessa... è un impegno di tutta la coalizione" tuonava Francesco Vernazza nel comizio di chiusura della lista di Centrosinistra.
La Variante di Salvaguardia della Pineta, la “madre” delle promesse elettorali, è pronta e sarà presentata venerdì 13 luglio ore 15.00 dall’Assessore all’Urbanistica Cinzia Damonte alla terza Commissione Consiliare.
Velocissimo l’iter: già lunedì 16 sarà votata in Consiglio Comunale che è stato convocato alle ore 21.00.
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