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Il testo integrale della variante al PRGAdozione di varianti parziali alle norme tecniche di attuazione del vigente piano regolatore generale relative alla disciplina di intervento nella zona del torrente Cantarena e nella zona della Pineta nonché alle strutture ricettivePREMESSO che il Comune di Arenzano è dotato di Piano Regolatore Generale del proprio territorio approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 6 in data 25/1/2001, previa introduzione di modifiche di ufficio comportanti, sostanzialmente, un notevole ridimensionamento delle previsioni insediative contenute nel piano originariamente adottato dalla civica Amministrazione; CHE con deliberazione consiliare n. 5 in data 10/1/2003 - avuto riguardo, da un lato, al vasto contenzioso giurisdizionale originato dalle modifiche di ufficio apportate dalla Regione in sede di approvazione del P.R.G. e, dall’altro, alle problematiche connesse all’applicazione della legge urbanistica regionale n. 36/1997 intervenuta nel corso del relativo procedimento di formazione, con particolare riferimento alla complessità della situazione in cui viene a trovarsi il Comune di Arenzano nel periodo transitorio di passaggio al nuovo ordinamento urbanistico delineato da tale legge - la civica Amministrazione aveva proceduto all’adozione di una serie di varianti al P.R.G. mirate ad affrontare e risolvere alcune questioni particolari riscontrate nella gestione del piano stesso, ridefinendo l’assetto territoriale e/o la disciplina di intervento di determinate zone, in modo da renderli più consoni alle legittime aspettative della comunità amministrata; CHE tali aspettative erano sostanzialmente riconducibili all’esigenza di addivenire: - ad una rielaborazione della disciplina di intervento nelle zone agricole ai sensi e per gli effetti dell’art. 83 della citata legge urbanistica regionale n. 36/1997, il quale consente espressamente, nel periodo transitorio di passaggio al nuovo ordinamento urbanistico, l’adozione di apposite varianti parziali ai tradizionali strumenti urbanistici generali, volte ad individuare, nell’ambito delle zone in parola, le aree di produzione agricola, i territori di presidio ambientale ed i territori non insediabili, sulla base delle indicazioni contenute rispettivamente nei precedenti articoli 35, 36 e 37, in quanto applicabili; - ad un miglioramento della qualità urbana dell’intero organismo territoriale che è costituito dalla zona pedemontana compresa tra le località di Terralba, la Gasca e le aree della piana, nella quale, d’altra parte, si concentra la maggior parte delle questioni sollevate con le ripetute iniziative processuali; - ad una rivalutazione sia dei fabbisogni di infrastrutture e servizi, in modo da pervenire ad un più corretto dimensionamento delle relative previsioni debitamente rapportato a quello insediativo disposto dalla Regione in sede di approvazione del P.R.G., sia delle modalità di acquisizione delle aree all’uopo necessarie, eliminando così un ulteriore motivo di giustificata doglianza da parte degli interessati, tradottasi in altra cospicua parte dei ricorsi giurisdizionali ridetti; - ad una riconsiderazione della disciplina di intervento nelle zone CSA (Terrarossa), BC4 (centro e via Unità d’Italia), BC5 e BC5a (zona della Pineta), anch’esse oggetto del più volte cennato contenzioso, in modo da avviarne l’inquadramento nel nuovo ordinamento urbanistico, mediante immediata utilizzazione degli strumenti tecnico-giuridici da questo apprestati; - ad una puntualizzazione dell’indicazione, in sede di cartografia del P.R.G. - e, perciò, a titolo meramente ricognitivo - delle aree comprese nel Parco del Monte Beigua, facendola più esattamente coincidere con la relativa perimetrazione di legge, in modo da evitare equivoci interpretativi in sede di applicazione del piano; CHE, a seguito della pubblicazione degli atti delle varianti adottate con la richiamata deliberazione del Consiglio Comunale n. 5/2003, erano pervenute numerose osservazioni, a seguito delle quali la civica Amministrazione, con deliberazione consiliare n. 41 in data 26/7/2003, era addivenuta alla determinazione di procedere ad un perfezionamento delle varianti stesse, procedendo alla loro riadozione nei termini ivi specificati, con conseguente revoca, a tutti gli effetti, della ridetta deliberazione n. 5/2003; CHE, a seguito della pubblicazione, a termini di legge, degli atti costitutivi delle varianti riadottate con la citata deliberazione del Consiglio Comunale n. 41/2003, sono pervenute numerose osservazioni sulle quali il Comune si pronunciava con deliberazione consiliare n. 4 in data 8/1/2004, con conseguente inoltro degli atti stessi all’Amministrazione Provinciale per la loro approvazione a sensi di legge; CHE, peraltro, nelle more di tale pronuncia, avverso le varianti di cui sopra veniva promosso da Filippo Lo Nigro ed altri ricorso al TAR Liguria, il quale con decisione della Sezione I n. 818 in data 26/5/2004 lo accoglieva procedendo all’annullamento delle ridette deliberazioni consiliari n. 41/2003 e 4/2004, con conseguente cessazione dei relativi effetti prodromici di salvaguardia benché i motivi sui quali si fonda tale decisione ineriscano non già al merito di siffatta iniziativa di pianificazione urbanistica, bensì alle modalità procedurali di approvazione delle stesse da parte del Consiglio Comunale; CHE è tuttora pendente l’appello al Consiglio di Stato che la Civica Amministrazione ha presentato avverso la citata decisione del TAR, per cui l’assetto del territorio comunale continua ad essere regolamentato dal vigente P.R.G., nonostante il lungo lasso di tempo intercorso dalla sua approvazione; CONSIDERATO che proprio in considerazione del tempo ormai trascorso si rende in oggi opportuno assumere un diverso indirizzo di politica urbanistica consistente nell’accelerazione degli studi per la formazione del Piano Urbanistico Comunale (P.U.C.) previsto dalla legge urbanistica regionale 36/1997 e s.m., a prescindere dal termine decennale di scadenza del vigente P.R.G., giusta la riserva in tal senso espressa, del resto, anche nelle ridetta deliberazione consiliare n. 41/2003 laddove si dava espressamente atto che l’iniziativa con essa assunta, per sua natura e caratteristiche, risultava necessariamente parziale, limitata e disorganica, in rapporto, da un lato, alle attuali esigenze della comunità locale e, dall’altro, alle prospettive di più funzionale, più esaustiva e più completa revisione dello strumento di pianificazione urbanistica dell’intero territorio comunale e di programmazione dell’uso delle relative risorse, nel quadro della politica urbanistica che si deve e si intende perseguire nei modi previsti dalla vigente legislazione regionale in materia, laddove impone ai Comuni dotati di P.R.G. di procedere alla loro revisione mediante formazione del P.U.C.; RITENUTO che, tuttavia, anche in siffatta prospettiva di complessivo aggiornamento della pianificazione del territorio comunale, per i tempi tecnici che l’assolvimento di tale compito progettuale inevitabilmente richiede, si rende comunque indispensabile darsi carico di alcune problematiche di uso del suolo derivanti dalla inadeguatezza del vigente strumento urbanistico generale a risolverle, di talchè, in assenza di qualsiasi iniziativa urbanistica di salvaguardia delle relative risorse territoriali, potrebbe determinarsi una situazione di compromissione delle stesse tale da pregiudicarne l’utilizzazione da indicarsi ad opera del nuovo strumento di pianificazione territoriale; CHE ci si riferisce in particolare all’esigenza di addivenire: 1) ad una più restrittiva regolamentazione degli interventi nella zona della Pineta, bloccandone - in attesa della ridefinizione del quadro di riassetto territoriale nei modi sopra indicati - l’espansione attualmente consentita dal vigente P.R.G., avuto riguardo al valore strategico proprio di quell’area nell’ambito di tale riassetto, con conseguente necessità di rivalutarne il ruolo in armonia con le attuali esigenze di sostenibilità dello sviluppo previsto sull’intero territorio comunale; 2) ad una ridisciplina delle modalità di intervento nella valletta del torrente Cantarena in modo da assicurare una più adeguata infrastrutturazione e, dunque, una migliore riqualificazione urbanistica della zona, che risulterebbe invece pregiudicata dalle attuali statuizioni del P.R.G. sul punto; 3) ad una più efficace tutela delle strutture ricettive del Comune, ostacolando, nei modi di legge, il fenomeno speculativo della loro trasformazione in alloggi, al di fuori di un organico piano di regolamentazione della materia (quale è il Programma previsto dal combinato disposto dell’art. 15 della legge regionale 7/1993 e dell’art. 18-bis della legge regionale 11/1982 come modificata dalla legge regionale 62/1993, da redigersi in sede di formazione del nuovo strumento di pianificazione urbanistica del territorio comunale), dettando - nelle more della sua formazione - una normativa più articolata di quella vigente in quanto volta ad imporre un vincolo temporaneo alle strutture alberghiere esistenti in modo da arrestare le tendenze negative di abbandono della relativa attività, nei limiti di tempo strettamente necessari alla elaborazione e formazione del P.U.C., e comunque non oltre il quinquennio in analogia a quanto stabilito dalla legge 1187/1968 con riferimento ai vincoli urbanistici di interesse pubblico; CHE è dunque opportuno procedere all’adozione di tali varianti pur nella consapevolezza, da un lato, del ridimensionamento dell’iniziativa urbanistica assunta dal Comune nel 2003 che ciò comporta, ma anche nella certezza che la sopravvenienza del P.U.C. in tempi più brevi di quelli allora calcolati sarà in grado di sopperire alla parzialità ed alla transitorietà di questa soluzione, la quale peraltro si rende necessaria ed urgente per far fronte alle suesposte esigenze di non compromettere o rendere più onerosa in parte qua l’attuazione delle previsioni e delle indicazioni che il nuovo strumento di pianificazione del territorio comunale andrà a definire, assicurando nel contempo la debita continuità di disciplina degli interventi di che trattasi in linea con l’indirizzo programmatico di politica urbanistica proprio di questa Amministrazione. [...] DELIBERA 1) Di adottare per le motivazioni in premessa svolte e qui da intendersi richiamate ad ogni effetto, le varianti al P.R.G. in premessa indicate e meglio specificate nell’elaborato normativo allegato al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale; 2) di dare mandato ai competenti uffici comunali di procedere agli incombenti di pubblicazione della presente deliberazione e dei relativi allegati ai sensi e per gli effetti della vigente legislazione urbanistica e segnatamente del combinato disposto dell’art.85, comma 4 della citata legge Regionale 36/1997 dell’articolo 9 della Legge 1150/1942 e s.m.i. Allegato alla deliberazione del consiglio comunale di adozione di varianti. Varianti alle norme tecniche di attuazione del vigente piano regolatore generale 1) L’art. 8 – Comparto BC5 (Pineta) è integrato mediante aggiunta del seguente disposizione: “L’area della Pineta , di particolare pregio paesistico, è considerata totalmente inedificabile.” 2) L’ultimo paragrafo dell’Art.8 Zona B – Comparto BT (Canta-rena) è sostituito dal seguente: “Sono ammessi: - MS (manutenzione straordinaria) - NC (nuove costruzioni-ampliamento) - RS (ristrutturazione edilizia) - RRC (restauro e risanamento conservativo) - CUP (cambiamento di uso parziale) gli interventi NC, RS RRC, CUP sono realizzabili mediante Permesso di Costruire da rilasciarsi previa: a) Redazione di apposito SOI che illustri il corretto insediamento dei volumi aggiunti tali da evitare azioni che snaturino le caratteristiche dei manufatti e che evidenzi quali siano gli interventi volti a realizzare allargamenti alla viabilità circostante; b) stipula di apposita Convenzione che assicuri la realizzazione, a cura e spese del soggetto attuatore, degli interventi di miglioramento della viabilità esistente. 3) Dopo l’Art. 21 è inserito il seguente: “Art. 21 bis - Strutture ricettive - Fino all’entrata in vigore di una nuova disciplina organica della materia ad opera di successivi strumenti di pianificazione urbanistica e comunque non oltre un quinquennio le strutture ricettive esistenti al momento dell’adozione della presente disposizione sono sottoposte a vincolo temporaneo di destinazione d’uso alberghiero.” Torna alla HOME PAGE area riservata |
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